Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato (C.F.  80224030587),  presso  i  cui  uffici  ha
domicilio in Roma, via dei  Portoghesi,  12  (fax  0696514000  -  Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente; 
    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  giunta
regionale attualmente in carica, resistente; 
per  l'impugnazione  e  la   dichiarazione   di   incostituzionalita'
dell'art. 10, comma 4, della legge regionale  n.  17  del  16  aprile
2019,  recante:  «Documento  unico   di   regolarita'   contributiva.
Modifiche alla l.r. n. 40/2009» pubblicata  sul  BUR  n.  19  del  19
aprile 2019. 
    La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n.  17
dettando norme in materia di  acquisizione  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC) nei procedimenti  di  concessione  di
contributi regionali. 
    La legge consta di soli due articoli preceduti da preambolo,  con
il quale si esplicita il fine di semplificazione e  di  accelerazione
perseguito dalla normativa  in  esame  nell'ambito  dei  procedimenti
volti alla concessione di contributi regionali. 
    Se si esclude l'art. 2 che e' diretto a disciplinare l'entrata in
vigore della legge, praticamente l'unica  norma  realmente  incidente
sulla  materia e' l'art.  1,  il  quale  tuttavia  ad  avviso   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  confligge  con  i  principi
costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra  Stato  e
regioni. 
    Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri la impugna per
il seguente 
 
                               Motivo 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  regionale
Toscana 16 aprile 2019, n. 17, per violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera e) della Costituzione. 
    La norma, che sostituisce il comma 1 dell'art. 49-bis della legge
regionale  23  luglio   2009,   n.   40   (Norme   sul   procedimento
amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza
dell'attivita' amministrativa), prevede che la Regione acquisisca  il
documento  unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)   prima   del
provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di  ogni
tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni,  di  importo  pari  o
superiore ad euro  5.000,00,  effettuati  con  risorse  regionali,  a
qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad  obblighi
contributivi. 
    L'esenzione  dalla   presentazione   del   documento   unico   di
regolarita' contributiva (DURC), ancorche' limitata alla  concessione
di benefici economici  di  lieve  entita',  confligge  con  normative
statali che invece, a determinati fini,  ne  richiedono  il  possesso
senza alcuna limitazione. 
    Si veda ad esempio l'art.  10,  comma  7,  del  decreto-legge  n.
203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) in base al  quale  «per
accedere ai benefici ed alle sovvenzioni  comunitari  le  imprese  di
tutti i settori sono  tenute  a  presentare  il  documento  unico  di
regolarita'  contributiva  di  cui   all'art.   2,   comma   2,   del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»; 
    Si veda inoltre l'art, 1, comma 553, della legge n. 266/2005, che
prevede che «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie
per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti  i  settori
sono  tenute  a  presentare  il  documento   unico   di   regolarita'
contributiva di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266»; 
    Si veda ancora l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006  per
cui  «a  decorrere  dal  1°  luglio  2007,  i  benefici  normativi  e
contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e
legislazione sociale sono  subordinati  al  possesso,  da  parte  dei
datori di lavoro, del documento  unico  di  regolarita'  contributiva
(...)». 
    Si veda infine l'art. 31, comma 8-bis, decreto-legge  n.  69/2013
(convertito  dalla  legge  n.  98/2013)  in  forza  del  quale  «alle
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari  e
vantaggi economici  di  qualunque  genere,  compresi  quelli  di  cui
all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte
di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista  l'acquisizione
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica il
comma 3 del presente articolo». 
    In sostanza, in base alla normativa statale, tutte le ipotesi  di
fruizione di risorse pubbliche richiedono inderogabilmente,  e  senza
esenzioni legate  a  limiti  di  importo,  il  possesso  in  capo  al
beneficiario del DURC. 
    Questo  perche'  l'assolvimento   degli   obblighi   contributivi
spettanti ai lavoratori costituisce requisito essenziale di  corretto
esercizio  dell'impresa.  E  poiche'   come   noto   la   regolarita'
contributiva assicurata ai lavoratori rappresenta comunque  un  onere
per l'imprenditore, l'ordinamento non tollera che  possano  competere
operatori che  quell'onere  osservano  e  operatori  che  quell'onere
violano, in quanto il confronto tra chi sostiene  quel  costo  e  chi
invece indebitamente risparmia sarebbe impari ai  fini  di  una  sana
concorrenza. 
    Ne deriva che la possibilita' prevista dalla legge  regionale  in
questione di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione  o
liquidazione «di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni»
superiori ai  5.000  euro  non  puo'  incidere  sugli  obblighi  gia'
previsti dalla legge statale  sopra  sinteticamente  indicati  e,  in
particolare, sugli obblighi di presentazione del  DURC  nel  caso  di
fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie. 
    E a questi fini non rileva la provenienza  della  provvista,  sia
essa  regionale,  statale  o  comunitaria  (laddove,  peraltro  molte
provvidenze comunitarie sono erogate dalle regioni); il  principio  -
che deve essere valido su tutto il  territorio  nazionale  -  e'  che
chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entita' deve essere
in regola con gli obblighi contributivi. 
    Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari,
la disposizione  in  argomento  incide  dunque  sulla  «tutela  della
concorrenza»,  materia  di  competenza  esclusiva  statale  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. 
    Per  quanto  sopra  esposto,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri come sopra  rappresentata  e  difesa  rassegna  le  seguenti
conclusioni.